Regolamento della Consulta Giovanile Comunale di Grotte

Con la deliberazione del consiglio comunale di Grotte n° 59 del 29/11/2011 viene approvato il regolamento della Consulta Giovanile Comunale che abroga il precedente. Si riporta il regolamento in maniera integrale.


CAPO I
NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. l - Istituzione

E' istituita dal Comune di Grotte (AG), con Deliberazione del Consiglio Comunale n°59 in data
29/11/2011 la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta,
quale organismo permanente.

Art. 2 - Attribuzioni

La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Comune e contribuisce a determinare la politica e
le realtà inerenti le tematiche giovanili. La Consulta è strumento di conoscenza della realtà dei
giovani, provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi del Comune nelle materie
afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità indicate:
a) fornisce pareri - non obbligatori e non vincolanti - sugli atti della Amministrazione Comunale
che riguardano le tematiche giovanili;
b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell' Amministrazione
Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
e) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e
regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello
nazionale ed internazionale;
f) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale
per l'approvazione e il relativo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili.


CAPO II
ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta:
- l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
- eventuali Commissioni di lavoro, quale organo operativo.

Art. 4 - L'Assemblea

a) Membri di diritto.

Fanno parte dell 'Assemblea della Consulta senza diritto di voto:
- l'Assessore al ramo;
- il Presidente del Consiglio;
- n° 2 consiglieri comunali di cui uno appartenente al gruppo di maggioranza ed uno al gruppo
di minoranza;

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta con diritto di voto:
- i rappresentanti delle scuole medie superiori esistenti nel territorio comunale.

b) Composizione

Fanno parte dell'Assemblea i soggetti sotto elencati che ne facciano richiesta sulla base di quanto
indicato al seguente punto c):
Il Rappresentante delle Associazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino, i cui
associati siano almeno per il 50% di età compresa tra i 15 e i 23 almi ;
Il Rappresentante dei gruppi informali di giovani, quali gruppi musicali, gruppi teatrali e gruppi
sportivi, presenti in città, in possesso di un adeguato curriculum, i cui componenti siano almeno il
50% di età compresa tra i 15 e i 23 anni;
- rappresentanti di sezioni giovanili di gruppi con indirizzo politico.

c) Adesione

Ogni Istituto Scolastico, Associazione, Gruppo giovanile e sezioni giovanili ad indirizzo politico,
deve delegare per iscritto un rappresentante effettivo ed un supplente di età compresa tra i 15 e i 23
anni.

La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile, c/o Ufficio Cultura del Comune, e deve
contenere l' indicazione del recapito cui devono essere inviate le convocazioni.
Ogni organizzazione aderente alla Consulta può sostituire un proprio rappresentante , purchè
informi per iscritto l' Ufficio di Presidenza.

È possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi gruppi , organizzazioni e associazioni.

d) Incompatibilità

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi istituzionali elettivi, con esclusione
dei componenti senza diritto di voto previsti alla lettera "a", ed incarichi retribuiti per il Comune.

e) Compiti dell 'assemblea

L'assemblea è organo centrale della consulta giovanile e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all ' art. 2;
- gestisce gli spazi attribuiti alla consulta giovanile dall'Amministrazione Comunale;
- promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio nazionale e si raccorda
con il livello internazionale.

Art. 5 - L'Ufficio di Presidenza

a) Composizione

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 6;
- il Vice Presidente, nominato in base a quanto previsto dall'art.6 ;
- tre membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza dei presenti, uno dei
quali svolgerà le funzioni di segretario della Consulta.

Possono partecipare alle riunioni dell'ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio, l' Assessore
al ramo, i quattro Consiglieri Comunali, che verranno informati ogni volta della riunione.

E' chiamato a partecipare con diritto di voto all 'Ufficio di Presidenza un rappresentante per ogni
commissione della consulta giovanile quando siano in discussione questione inerenti al lavoro delle
stesse.

L'Ufficio di presidenza dura in carica  2 anni ed i suoi membri non sono ri eleggibili dopo due
mandati consecutivi.

b) Competenze

Compete all'Ufficio di Presidenza:

1 . eseguire le delibere dell' Assemblea;
2. partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e
pianificazione delle azioni da sottoporre all'assemblea;
3. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio comunale e la Giunta comunale; 
4: nominare il Segretario tra i membri eletti dall'Assemblea per l'Ufficio di Presidenza.

c) Decadenza

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non
giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza
subentrerà alla carica il primo degli esclusi.
La qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza cessa o per dimissioni, dalla data della loro
presentazione, o per sfiducia votata dai due terzi dei componenti dell' Assemblea.

Art. 6 - Il Presidente

a) Modalità di elezione

Il Presidente viene eletto a maggioranza dei componenti dall'Assemblea tra i propri membri, in base
ai criteri di validità delle sedute indicati all'art. 9;
Fino alle elezione del Presidente tali funzioni saranno svolte dall'Assessore al ramo.Con le stesse
modalità previste per il Presidente viene eletto il Vice Presidente;
qualora in sede di I^ convocazione non viene raggiunto il quorum necessario, l'elezione avverrà a
maggioranza dei presenti, sia per il Presidente che per il Vice -Presidente;

b) Competenze

Il Presidente:
1. assume la rappresentanza formale della Consulta;
2. convoca e presiede l'Assemblea;
3, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.


CAPO III
FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Convocazione dell' Assemblea

a) L'Assemblea è convocata almeno 2 volte l'anno.

b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa; possono altresì
richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta il Sindaco, la Giunta
Comunale 1/5 dei Consiglieri Comunali e almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

c) La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è notificata ai componenti dell'Assemblea
almeno 5 giorni prima della data dell' Assemblea stessa.

d) La convocazione in via straordinaria, è disposta sempre con notifica almeno 24 ore prima
dell'ora di convocazione della stessa.

e) Hanno diritto a partecipare all 'Assemblea tutti gli aderenti alla Consulta, senza diritto di voto.

Art. 8 - Prima riunione.

Il Sindaco o l'Assessore al ramo convoca la prima riunione dell' Assemblea della Consulta entro un
mese dalla sua costituzione, ai sensi dell'art.4.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

a) La riunione in prima convocazione dell' Assemblea è validamente costituita con la presenza della
maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione, che si svolge dopo un'ora dalla prima
convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

b) L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente previsto dal
regolamento.

Art. 10 - Sede.

a) Consulta
La sede della Consulta è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali comunali indicati dal
Sindaco.

b) Ufficio di Presidenza
L' Ufficio di Presidenza ha sede presso il Municipio e si avvale per il suo funzionamento
amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici
comunali competenti.

Art. 11 - Modificazioni del Regolamento.
Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con
propria Deliberazione.
L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi
del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. 12 - Regolamento
La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti del Regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento valgono le Leggi, le Normative ed
i Regolamenti vigenti

Art. 14 - Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito, non possono essere
riconosciute indennità a qualsiasi titolo dal regolamento interno, approvato dall'Assemblea.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all 'Albo pretori o di
questo Comune del provvedimento di approvazione.

*********