Il presente regolamento è approvato dalla consulta giovanile comunale di Grotte con votazione unanime dei presenti (11/16 dei componenti totali) in data 12 marzo 2012.
In attuazione dell’art. 12 del regolamento della consulta giovanile comunale di Grotte la consulta giovanile di Grotte si dota di un regolamento interno per meglio regolamentare i lavori della consulta stessa.
ART.1
Ordine durante i lavori della consulta giovanile
a) Al presidente della consulta giovanile compete il mantenimento dell’ordine durante le sedute.
b) Nessun componente della consulta può intervenire se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal presidente della consulta.
c) Se un componente turba, col suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il presidente della consulta lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Dopo l'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il presidente può
disporre la esclusione del componente richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. Se il componente non abbandona l'aula, il presidente può ricorrere alla forza pubblica per l'allontanamento. Indipendentemente dal richiamo, il presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un componente che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
d) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il presidente sospende la seduta o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta e/o dispone l'intervento della forza pubblica. In caso di scioglimento della seduta, i lavori della consulta si intendono aggiornati al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
e) Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del presidente della consulta, non può accedere agli spazi della sala riservata ai componenti della consulta, è ammesso ad assistere alle sedute della consulta occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai componenti o le decisioni adottate dall’assemblea della consulta.
Il presidente della consulta, anche ricorrendo alla forza pubblica se necessario, può disporre l'esclusione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.
ART.2
Interventi
a) I componenti della consulta chiedono al presidente di parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno e subito dopo la presentazione dell'argomento in discussione.
b) Il presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste. I componenti non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento,
eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all'ordine del giorno.
c) Il componente, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto. La durata degli interventi non può eccedere i 10 minuti. Quando il componente supera il termine assegnato per l'intervento, il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
ART.3
Votazioni
a) I componenti votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del presidente della consulta.
b) Le sole deliberazioni concernenti persone e che presuppongono giudizi su qualità personali, morali o professionali, si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna ; in caso di dubbio interpretativo sulla modalità di votazione ( palese o segreta ), decide il presidente della consulta. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, il presidente, con l'assistenza di due componenti con funzioni di scrutatori ( dallo stesso nominati ), ne riconosce e proclama l'esito . La proposta si intende adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
c) Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
ART.4
Verbalizzazioni e riunioni
a) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario della consulta; essi consistono in un sommario resoconto dell'andamento della seduta e devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, con indicazione nominale di eventuali contrari e astenuti. I verbali delle riunioni della consulta vengono letti ed approvati nella successiva convocazione della consulta e sono firmati dal presidente della consulta e dal segretario.
b) Nel caso in cui un componente voglia l'inserimento a verbale di un suo discorso integrale ne consegna, immediatamente dopo l’ intervento stesso, copia scritta al segretario della consulta, il quale avrà l'obbligo di allegarlo; qualora, invece, voglia che nel verbale venga riportata, con esattezza, una sua frase, ne detta il testo al segretario.
c) Ogni componente ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
d) In caso di improvvisa ed imprevista assenza o indisponibilità del segretario della consulta ed al fine di consentire il normale inizio o la prosecuzione della seduta, il presidente può, in via eccezionale, affidare le funzioni di segretario verbalizzante ad uno dei membri dell’ufficio di presidenza.
ART. 5
Interrogazioni
a) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al presidente della consulta se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare. Esse sono presentate per iscritto al presidente della consulta da uno o più componenti dell’assemblea. Il componente, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il presidente, in tal caso, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. Ove non venga richiesta la risposta scritta, il presidente risponde nella prima seduta utile.
b) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal presidente della consulta o da un membro dell’ufficio di presidenza all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più componenti dell’assemblea, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del presidente, di decadenza dall'interrogazione. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più componenti, la dichiarazione di decadenza viene pronunciata solo qualora siano assenti tutti gli interroganti.
ART. 6
Commissioni di Lavoro
In attuazione dell’art. 3 del regolamento della consulta giovanile del comune di Grotte che prevede tra gli organi della consulta giovanile le commissioni di lavoro quale organo operativo si regolamenta quanto segue:
a) Con deliberazione della consulta giovanile comunale di Grotte del 5 marzo 2012 sono istituite le seguenti commissioni tematiche di lavoro permanenti:
- Cultura e spettacolo;
- Sport e disagi giovanili.
b) Ogni commissione è composta dai membri dell’assemblea della consulta giovanile comunale di Grotte che ne facciano esplicita richiesta presso l’ufficio di presidenza.
c) Le commissioni di lavoro sono costituite in seno all’assemblea e hanno funzione propositiva. Le proposte della commissione vengono valutate e votate in sede di convocazione dell’assemblea della consulta giovanile comunale di Grotte che può approvarle o bocciarle. Le commissioni durano in carica fino all’elezione del nuovo ufficio di presidenza.
d) Nel corso della prima riunione della commissione, convocata dal presidente della consulta giovanile comunale di Grotte entro 30 giorni dall’istituzione delle commissioni, i membri della commissione eleggono a maggioranza dei componenti un relatore che ha la funzione di coordinare i lavori della commissione, redigere il verbale delle riunioni della commissione e riferire in sede di convocazione dell’assemblea della consulta giovanile circa i lavori della commissione che presiede.
e) Le commissioni possono essere convocate dal presidente della consulta giovanile del comune di Grotte, dal relatore della commissione e da 1/5 dei componenti della commissione. La convocazione della commissione in via ordinaria è notificata, all’ufficio di presidenza e ai componenti della commissione, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione della commissione. La convocazione in via straordinaria è disposta sempre con notifica almeno 24 ore prima dell’ora della riunione della commissione.
f) Le sedute della commissione sono valide a maggioranza dei componenti della commissione. Le deliberazioni della commissione sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.
g) I membri dell’ufficio di presidenza possono prendere parte ai lavori della commissione in qualità di componenti senza diritto di voto.
h) I membri della commissione con apposita mozione di sfiducia motivata e votata da almeno i 2/3 dei componenti possono sollevare dall’incarico il relatore della commissione e procedere alla nuova elezione secondo le modalità previste dal presente regolamento interno.
ART. 7
Entrata in vigore modificazioni e approvazione del regolamento
Il presente regolamento interno deve essere approvato dai 2/3 dei componenti della consulta giovanile comunale di Grotte ed entra in vigore dopo 24 ore dalla sua approvazione. Il presidente della consulta o 1/5 dei componenti della consulta possono proporre la modifica di questo regolamento interno approvata da almeno i 2/3 dei componenti della consulta.
************